La conversione in legge del decreto 102, che ha abolito la prima rata IMU sull’abitazione principale, è l’ennesima riprova di come la produzione normativa in materia di imposte e tasse sia sempre poco chiara. E spesso le successive interpretazioni contribuiscono a rendere il quadro complessivo un vero pasticcio. Questo è il caso della norma che per il 2013 ha concesso ai Comuni, non ancora passati alla TARES, di riesumare la soppressa TARSU 2012. Sfruttando il comma 4-quater, inserito in sede di conversione all’articolo 5, questi Comuni, con rara tempestivitĂ , stanno utilizzando tale possibilitĂ che, risolvendo i loro ritardi, risulta meno faticosa rispetto al lavoro di predisposizione ed approvazione dei regolamenti, piani finanziari e tariffe TARES entro il 30 novembre. Ma il Dipartimento delle Finanze non è d’accordo con l’automatica riedizione delle delibere TARSU 2012.
Il parere, non ancora ufficializzato, fornito dal Sottosegretario all’Economia Giorgetti nell’interrogazione della Commissione Finanze della Camera del 13/11, afferma che la possibilità è limitata al sistema di determinazione dei costi e non a ripristinare i regimi di prelievo giĂ espressamente abrogati. L’interpretazione risulta apparentemente in contrasto con il tenore letterale della legge. L’analisi di tutto il percorso logico seguito dal DF, perĂ², considerando suoi precedenti interventi, porta ad affermare che è in linea con la ratio del legislatore e che, piuttosto, è la norma ad essere stata scritta male. Infatti, i regimi di prelievo sulla gestione dei rifiuti, cioè le integrazioni alle tariffe, sono stati espressamente soppressi dal comma 46 dell’articolo 14 del Decreto Salva Italia. Tra questi figurava l’addizionale ex ECA pari anche al 10% della tariffa per i comuni in regime TARSU. Lo stesso DF il 29 aprile scorso con la circolare n. 1 era intervenuto a precisare che, in attesa delle delibere TARES, i Comuni che intendevano incassare acconti determinati sulla base degli importi TARSU 2012, dovevano sottrarre da questi l’ammontare dell’addizionale ex ECA. La formulazione dell’attuale norma, perĂ², dispone una deroga proprio al comma 46 appena citato e questo lascia intendere che l’addizionale ex Eca, ed anche gli altri regimi di prelievo, possono rivivere. Il DF non è di questo parere e, attraverso un lungo percorso logico, sottolinea che la deroga va intesa solo rispetto alla possibilitĂ di determinare i costi del servizio e relative tariffe con i criteri utilizzati nel 2012, anche con riferimento ai regimi di prelievo allora in vigore, ma non che questi possano essere ripristinati. Quindi, va bene ritornare alle sole tariffe 2012 ma non anche all’addizionale ex Eca che le aumenta fino al 10%. Se il gettito conseguito secondo tali criteri non riuscisse eventualmente a coprire la giusta percentuale dei costi, questa andrebbe realizzata con altre risorse che derivano dalla fiscalitĂ generale del Comune stesso senza nessun ulteriore aggiunta alle tariffe TARSU 2012. Ed è questa la previsione contenuta nella norma cui fa riferimento il DF per avvalorare la propria interpretazione. Cosa faranno i Comuni a pochi giorni dalla scadenza per l’approvazione dei bilanci di previsione 2013 ? Terranno conto del parere del DF nel riadottare le delibere TARSU 2012 o le applicheranno senza alcuna distinzione, consci che in questo modo potrebbe aprirsi anche una fase di contenzioso con i cittadini ? L’unica certezza è quella relativa all’applicazione, in ogni caso, della maggiorazione per i servizi indivisibili. Forse sarebbe stato opportuno che i Comuni, invece di restare inattivi, avessero utilizzato gli 11 mesi passati per giungere regolarmente alla TARES che, sebbene appaia nominalmente piĂ¹ onerosa, sicuramente avrebbe realizzato una tassazione piĂ¹ equa tra i cittadini. EquitĂ troppe volte solo enunciata ma poco realizzata, anche quando ce n’é la possibilitĂ . Sicuramente è indispensabile passare quanto prima ad un congruo sistema di raccolta differenziata porta a porta che potrĂ contribuire, in quei Comuni dove ancora non viene adottato, ad una significativa diminuzione del carico fiscale.
Fonte: Giovanni Puggione – Dottore Commercialista
La Redazione
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